STATUTO DELL’ASSOCIAZIONE Dl VOLONTARIATO

“Associazione Volontari Ospedalieri Regionale del Lazio”

 

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

 

Art. 1. Costituzione, denominazione

In ossequio a quanto previsto dagli artt. 36 e seguenti del Codice Civile e dal Decreto legislativo 03/07/2017 n.117 recante “Codice del Terzo settore”, è costituita l’Associazione Volontari Ospedalieri regionale LAZIO in sigla e in seguito denominata AVO REGIONALE LAZIO ODV, Ente del Terzo Settore (ETS) a seguito dell’iscrizione nel relativo registro.

2. L’AVO Regionale ha sede in Roma. L’Assemblea, senza necessità di modifiche statutarie, potrà deliberare il trasferimento della sede e del domicilio operativo nell’ambito del territorio regionale.

3. L’AVO Regionale Lazio ODV aderisce alla Federazione Nazionale tra le Associazioni di Volontariato Sanitario (FEDERAVO) e utilizza il logo dell’AVO Regionale stabilito dalla stessa FEDERAVO.

4. L’AVO Regionale LAZIO ODV esercita in via esclusiva e comunque principale l’attività di interesse generale di cui all’art. 5 co. 1 letta c del D.Lgs 117/2017 e ssmm per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale .

5. La durata dell’associazione è illimitata.

 

Art. 2. Valori e principi

1. L’AVO Regionale LAZIO ODV persegue il fine della solidarietà civile, culturale e sociale, riconosce i principi fondamentali della Costituzione della Repubblica italiana come un tratto essenziale della propria identità; è apartitica; non confessionale; basa la propria organizzazione sulla democraticità della struttura; esclude qualsiasi fine di lucro, anche indiretto, operando esclusivamente per fini di solidarietà.

2. L’AVO Regionale, che incorpora le finalità, i principi e i valori dell’Associazione Volontari Ospedalieri ODV, in sigla e di seguito AVO, è il luogo di convergenza di tutte le AVO locali attive nelle singole regioni d’Italia o in aggregazioni di regioni limitrofe.

Nella tutela delle identità e delle specificità delle singole associazioni, l’adesione all’AVO

Regionale rappresenta l’impegno al rispetto di un patto di alleanza idealmente siglato fra tutti i soggetti coinvolti, allo scopo di realizzare l’unità d’intenti e favorire la costruzione di una rete di solidarietà e di sostegno reciproci, la trasmissione e lo scambio di esperienze, la valorizzazione delle risorse disponibili, attraverso la progettazione e la formazione comune. L’incondizionata e partecipativa adesione delle AVO locali all’AVO Regionale di riferimento e al patto comune idealmente sottoscritto è condizione essenziale per il pieno riconoscimento dei loro diritti e delle loro prerogative. Nell’appartenenza all’AVO Regionale, le AVO locali si riconoscono custodi del patrimonio comune dell’AVO costituito dai principi e valori fondanti, dal capitale umano, dal logo AVO.

 

Art. 3. Scopi e finalità

1. L’AVO Regionale, per la conoscenza approfondita della realtà AVO sui territori di pertinenza, delle normative regionali dei contesti socio-sanitari, economici e culturali in cui le Associazioni aderenti operano, delle istanze e dei bisogni delle popolazioni residenti, rappresenta il primo e fondamentale interlocutore delle AVO locali nell’ambito della struttura complessa della Federavo. In funzione e in conseguenza di tale premessa l’AVO Regionale persegue i seguenti scopi e le seguenti finalità:

I. Promuovere sul territorio di pertinenza l’azione diretta delle AVO locali per la prestazione di un servizio volontario, qualificato e gratuito a favore degli ammalati e delle persone fragili e bisognose, al fine di assicurare loro una presenza amichevole, offrendo calore umano, dialogo e aiuto per lottare contro la sofferenza, il disagio, la solitudine e l’isolamento, con esclusione di qualsiasi mansione tecnico-professionale di competenza esclusiva del personale sanitario medico e paramedico. Il servizio è prestato nelle diverse strutture ospedaliere, socio-sanitarie, socio-assistenziali e in altre strutture territoriali simili o alternative, collaborando senza sostituirsi nei compiti e nelle responsabilità delle strutture stesse, nel rispetto dei ruoli e delle competenze, nonché con interventi sul territorio e a domicilio, per perseguire obiettivi di umanizzazione, di personalizzazione, di informazione e di educazione alla salute;

II. Svolgere ampie funzioni di rappresentanza dei propri associati a livello regionale presso Istituzioni, Associazioni, Enti pubblici e privati. Coordinare l’attività delle AVO locali nel suo complesso, assicurando loro assistenza, consulenza, e ogni altra forma di collaborazione utile alla realizzazione dei fini istituzionali. Programmare, organizzare e gestire eventi regionali, convegni, iniziative di varia natura finalizzate alla promozione e alla diffusione del messaggio dell’AVO, al rafforzamento dello spirito associativo e della rete delle Associazioni aderenti, alla formazione di volontari, responsabili e presidenti, allo sviluppo e al dibattito sui temi della solidarietà sociale. Incoraggiare e favorire la nascita di nuove AVO locali nella regione supportando e garantendo, anche formalmente e sino alla loro completa autonomia, la correttezza della loro azione; razionalizza le risorse AVO presenti nel territorio anche mediante accorpamenti o scissioni di AVO locali già esistenti.

III. Fungere da collegamento con la Federavo, secondo quanto previsto dallo Statuto Federavo.

Nello specifico:

a. Rappresentare le istanze delle AVO locali presso la Federavo e diffondere nel territorio regionale ampia e corretta informazione sui programmi, le linee guida, le iniziative varate o promosse dalla Federazione;

b. Partecipare a Comitati e Commissioni federali con il compito di svolgere attività di indagine, studio e ricerca per l’acquisizione di dati e informazioni allo sviluppo dei programmi varati dalla Federavo;

c. Collaborare con il Consiglio direttivo Federavo per la promozione, la progettazione e la realizzazione di iniziative interregionali e nazionali;

d. Assumere la responsabilità di referente della Federavo per il corretto sviluppo di iniziative di livello nazionale;

e. Assumere la responsabilità di garante del rispetto dei principi e dei valori dell’AVO da parte delle Associazioni locali, con conseguente facoltà di richiedere la collaborazione delle medesime per eventuali verifiche, consultazioni e acquisizioni di specifica documentazione;

f. In relazione alla funzione specificatamente attribuita dalla Federavo, intervenire attivamente per la gestione delle controversie interne all’AVO Regionale, adottando attraverso gli organismi statutari regionali deputati, le procedure e i provvedimenti più opportuni al fine di prevenire o risolvere eventi tali da compromettere la funzionalità e l’efficienza di AVO locali sul territorio e della stessa AVO Regionale, di pregiudicare o condizionare gravemente il corretto svolgimento della vita associativa nell’ambito territoriale di pertinenza. Tali procedure e provvedimenti in particolare saranno adottati qualora si rilevino comportamenti o si verifichino fatti configurabili come gravi violazioni delle norme previste dagli Statuti locali, dallo Statuto regionale o dallo Statuto Federavo, nonché violazioni dei principi fondanti dell’AVO la cui entità sia tale da compromettere l’immagine e la reputazione dell’Associazione.

 

Art. 4. Gli aderenti e modalità di ammissione

1. Sono soci dell’AVO Regionale le Associazioni di Volontariato Ospedaliero ODV locali nonché le persone fisiche che alla data di approvazione del presente Statuto risultino essere iscritte nel registro dei soci dell’AVO Regionale e che, riconoscendo i principi ispiratori e le finalità del presente Statuto, dichiarino mediante atto di adesione formale la loro volontà di continuare a far parte dell’AVO Regionale.

2. Aderiscono all’AVO Regionale le AVO locali che siano legalmente costituite, siano operative sul territorio, abbiano stipulato accordi o convenzioni per l’esercizio dell’attività di volontariato, osservino fedelmente le norme vigenti sul volontariato e sugli enti del terzo settore.

3. Possono aderire all’AVO Regionale, su delibera del Consiglio Direttivo dell’AVO regionale, volontari AVO che si siano distinti per il loro profilo morale, dotati di qualità umane, competenze formative, gestionali, amministrative o tecniche o di altra natura, tali da apportare valore aggiunto all’Associazione nel suo complesso.

Non potranno essere soci dell’AVO Regionale persone fisiche che nell’ambito dell’AVO abbiano subìto provvedimenti disciplinari.

4. Sull’istanza di adesione presentata al Consiglio direttivo dell’AVO Regionale tramite il Presidente dell’AVO locale o, se persona fisica, direttamente dall’interessato, delibera con provvedimento motivato lo stesso Consiglio Direttivo, che si riserva altresì ogni più ampio controllo in merito ai requisiti richiesti.

La deliberazione di ammissione è comunicata all’interessato ed annotata nel libro degli associati. Il rigetto dell’istanza deve essere motivato e comunicato a chi ha proposto la domanda il quale, nel termine di sessanta giorni, può chiedere che sull’istanza si pronunci l’Assemblea.

 

Art. 5. Diritti e doveri dei soci

1. I soci dell’AVO Regionale hanno diritto di:

a. Eleggere, nominare e revocare liberamente e democraticamente gli Organi dell’associazione;

b. Approvare lo Statuto nonché le sue modifiche ed i regolamenti;

c. Usufruire di tutti i servizi forniti dall’associazione;

d. Essere informati su tutte le attività ed iniziative dell’Associazione;

e. Farsi promotori di iniziative e progetti;

f. Esaminare i libri sociali, secondo le modalità da concordare con il Consiglio Direttivo;

2. I soci dell’AVO Regionale sono tenuti a:

a. Osservare lo Statuto, i regolamenti, le deliberazioni e le disposizioni interne;

b. Versare la quota sociale annuale, nella misura e con le modalità approvate dall’Assemblea;

c. Collaborare direttamente e indirettamente, secondo le proprie possibilità, per la realizzazione degli obiettivi, piani e progetti comuni;

d. Partecipare alle iniziative, alle assemblee, ai progetti formativi comuni.

3. Tutti i soci hanno pari diritti e doveri. Tra i soci vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative.

4. In caso di cessazione dalla qualità di associato, la quota o il contributo annuali versati sono intrasmissibili, non sono ripetibili e non può essere vantato alcun diritto sul patrimonio dell’Associazione.

5. Con specifico regolamento, approvato dall’Assemblea, possono essere definite nel dettaglio le norme e le modalità per l’adesione all’associazione.

6. L’adesione all’associazione è a tempo illimitato ed è quindi espressamente esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

 

Art. 6. Cessazione del rapporto associativo

1. I soci cessano di far parte dell’AVO Regionale per:

Recesso: le AVO locali associate possono recedere liberamente dall’AVO Regionale con propria deliberazione assembleare, adottata con le maggioranze previste dal proprio Statuto. La dichiarazione di recesso del socio persona fisica deve essere comunicata per iscritto al Presidente dell’AVO Regionale e produrrà i suoi effetti dal momento della ricezione della comunicazione.

Decadenza: l’Assemblea può dichiarare decaduta l’AVO locale o la persona fisica associata che abbia perduto i requisiti richiesti per l’ammissione e/o non sia più in grado di concorrere in alcun modo al raggiungimento degli scopi sociali.

Esclusione: l’esclusione di un socio non può avvenire che per gravi motivi.

2. A titolo esemplificativo, ma non esaustivo, costituiscono “gravi motivi” di esclusione di un’AVO associata:

a. ripetute, gravi violazioni dello Statuto;

b. condotta tenuta dal Presidente o da membri del Consiglio direttivo o da nuclei di volontari tale da pregiudicare o condizionare gravemente il corretto svolgimento della vita associativa, compromettere il buon nome dell’AVO e violare i principi su cui essa si fonda;

c. attività svolta dall’AVO locale in contrasto con quelle previste dal presente Statuto e dallo Statuto della stessa AVO locale;

d. mancata corresponsione per due anni consecutivi della quota annuale nei termini previsti e nonostante formale sollecito;

e. mancato puntuale adempimento, senza giustificato motivo, da parte dell’AVO locale degli obblighi assunti a qualsiasi titolo verso l’AVO Regionale o assenza ingiustificata, per tre volte consecutive all’Assemblea dei soci.

3. Costituiscono “gravi motivi” di esclusione del socio persona fisica:

a. mancato versamento delle quote e dei contributi associativi per due annualità anche non consecutive, alle rispettive scadenze e nonostante formale sollecito;

b. irreperibilità di fatto per almeno due anni consecutivi;

c. mancata prestazione della propria attività secondo le direttive impartite;

d. mancata partecipazione, per tre volte consecutive all’Assemblea dei soci, senza giustificato motivo;

e. gravi violazioni delle norme dello Statuto e del regolamento;

f. attività che in qualsiasi modo possano recare nocumento all’immagine e al prestigio dell’Associazione regionale nonché, attraverso un comportamento illecito, essere fonte di danno alla medesima;

g. comportamenti dai quali si evince un disconoscimento dei principi e dei valori dell’AVO nel suo complesso o disinteresse nei confronti delle attività, anche formative, dell’Associazione.

4. La decadenza e l’esclusione sono deliberate dall’Assemblea, previa istruttoria del Consiglio direttivo e parere non vincolante del Collegio dei Probiviri.

 

Art. 7. Rapporti con la Federavo in caso di decadenza ed esclusione di un’AVO locale federata

1. L’instaurazione del procedimento di decadenza o di esclusione nei confronti di un’AVO locale federata nonché le relative delibere intraprese dall’Assemblea dell’AVO Regionale devono essere comunicate e trasmesse al Consiglio direttivo della Federavo affinché assuma i provvedimenti di propria competenza, previa verifica dei presupposti per l’adozione delle stesse.

2. Avverso la delibera di decadenza e di esclusione nonché della delibera di inibizione del logo e cancellazione dal registro delle associazioni federate è ammesso ricorso in appello davanti al Collegio dei Probiviri della Federavo, secondo quanto disposto dall’art. 17, comma 6 dello Statuto Federavo, salvo che la delibera sia stata adottata dall’AVO Regionale per:

a. mancata corresponsione per due anni consecutivi della quota annuale nei termini previsti e

nonostante un formale sollecito;

b. mancato puntuale adempimento senza giustificato motivo degli obblighi assunti a qualsiasi titolo verso l’AVO Regionale;

c. mancata partecipazione per tre volte consecutive all’Assemblea dei soci.

Art. 8. Scioglimento e devoluzione dei beni dell’AVO Regionale ODV

1. Qualora il numero di AVO locali associate all’AVO Regionale, indipendentemente dal numero di associati persone fisiche, sia inferiore a cinque e non sia possibile ricostituire la suddetta soglia minima di AVO locali presenti nel medesimo territorio o nei territori limitrofi, l’AVO Regionale dovrà rimettere la questione alla Federavo affinché prenda i provvedimenti che ritenga più opportuni.

2. Lo scioglimento dell’AVO Regionale per cessazione dell’attività o per qualunque altra causa, deve essere deliberato dall’Assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno due terzi dei soci.

3. Dopo la procedura di liquidazione, in caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell’Ufficio di cui all’articolo 45, comma 1 D. Lgs 117/2017 ss, se istituito o previo parere del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, ad altre Associazioni di volontariato o Enti del Terzo Settore che siano in grado di garantire la destinazione a fini analoghi a quelli del presente Statuto.

 

TITOLO II – RISORSE E BILANCI

 

Art. 9. Le risorse economiche

1. Le risorse economiche dell’AVO Regionale sono costituite da:

a. contributi degli aderenti e quote sociali annuali;

b. contributi di privati;

c. contributi dello Stato, di enti o istituzioni pubbliche, finalizzati esclusivamente al sostegno

di specifiche e documentate attività o progetti;

d. contributi di organismi internazionali;

e. donazioni e lasciti testamentari;

f. rimborsi derivanti da convenzioni;

g. entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali;

h. destinazione quote imposte (es. cinque per mille).

2. Il patrimonio dell’AVO Regionale, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell’attività statutaria ai fini dell’esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. E’, pertanto, vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

L’Associazione dovrà impiegare gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

 

Art. 10. Esercizio sociale

L’esercizio sociale finanziario dell’AVO Regionale inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

 

Art. 11. Progetto di bilancio preventivo e bilancio/rendiconto economico

Il progetto di previsione della spesa, il bilancio/rendiconto economico, predisposti dal Tesoriere ed approvati dal Consiglio direttivo, sono presentati all’Assemblea per l’approvazione entro il 30 aprile successivo alla chiusura dell’esercizio.

 

Art. 12. Gestione e contabilità

1. Con regolamento approvato dall’Assemblea, possono essere determinate nel dettaglio le modalità per la tenuta della contabilità, per la gestione dei fondi, per la gestione e la conservazione del patrimonio, per la riscossione delle entrate e per il pagamento delle spese.

2. L’Associazione può compiere tutte le attività finanziarie e patrimoniali, ivi comprese quelle immobiliari, necessarie al raggiungimento dello scopo sociale.

 

TITOLO III – L’ORDINAMENTO E L’ORGANIZZAZIONE

 

Art. 13. Gli Organi

Sono organi dell’AVO Regionale:

a. l’Assemblea dei soci;

b. il Presidente dell’AVO Regionale;

c. il Consiglio direttivo;

d. il Collegio dei Revisori;

e. il Collegio dei Probiviri.

 

Art. 14. Cariche elettive, gratuità, incompatibilità

1. Tutte le cariche sociali sono elettive e gratuite, hanno durata di tre anni e possono essere rinnovate. Il Presidente può essere rieletto consecutivamente per un altro mandato e i Consiglieri per altri due, a partire dall’entrata in vigore del presente Statuto.

2. Tutte le cariche elettive e gli incarichi sociali sono prestati a titolo personale, spontaneo e 3. Le cariche elettive sono assolutamente incompatibili con qualsiasi rapporto di lavoro subordinato, autonomo o professionale intrattenuto con l’Associazione.

4. Il Presidente di AVO locale, finché dura il proprio mandato, non può ricoprire la carica di Presidente o di Consigliere del direttivo dell’AVO Regionale o di componente del Collegio dei Revisori dei conti e dei Probiviri.

5. L’associato persona fisica potrà ricoprire la carica di Presidente o di Consigliere del direttivo dell’AVO Regionale o di componente del Collegio dei Revisori dei conti e dei Probiviri; tuttavia, finché dura il proprio incarico, non ha diritto di voto in Assemblea.

6. Non si può fare parte di più di un organo sociale elettivo.

 

Art. 15. Elezione degli Organi sociali

1. Con regolamento approvato dall’Assemblea e nel quadro delle indicazioni contenute nel presente Statuto, sono definite nel dettaglio le norme e le modalità per le elezioni degli Organi sociali.

2. I Componenti del Consiglio direttivo, all’interno del quale è nominato il Presidente dell’AVO Regionale, sono eletti tra gli associati dell’AVO LAZIO, salve ed impregiudicate le limitazioni e/o incompatibilità di cui all’art. 14, n. 4 e 5, oppure possono eletti fra quei soci delle AVO associate che, in possesso di requisiti di comprovata esperienza, adeguata moralità e competenze coerenti con la natura dell’incarico da assumere, propongano la loro candidatura.

3. I componenti del Consiglio direttivo, oltre a quanto previsto al punto 2, devono aver ricoperto incarichi statutariamente rilevanti in AVO Regionale o in AVO locale per almeno due anni.

Al momento della candidatura devono altresì risultare iscritti come soci volontari in servizio attivo nell’AVO di appartenenza e aver svolto con profitto e regolarità servizio di volontariato in strutture sanitarie o socio-sanitarie da almeno un quinquennio, senza aver riportato sanzioni disciplinari nell’AVO di appartenenza né in altri organismi regionali o federali dell’AVO.

4. I candidati ai Collegi devono possedere comprovate competenze tecniche nelle materie di pertinenza e qualità morali tali da garantire trasparenza, imparzialità e terzietà nell’esercizio delle proprie funzioni.

5. I singoli componenti degli organi stessi nonché gli incaricati di specifiche funzioni possono essere revocati dall’Assemblea degli associati, anche prima della scadenza, per gravi ragioni di opportunità associativa.

 

Art. 16. Riunione degli organi sociali

Tutti gli organi sociali possono riunirsi utilizzando anche strumenti di comunicazione, tradizionali, telematici e innovativi di qualsiasi natura, purché siano osservate le regole dell’etica e del corretto uso dei servizi di rete. Di ogni riunione deve essere redatto verbale.

 

Art. 17. L ’Assemblea dei soci

1. L’Assemblea è composta da tutte le AVO locali associate rappresentate dai rispettivi Presidenti in carica e dagli associati persone fisiche, entrambi in regola con il versamento della quota annuale. È altresì possibile farsi rappresentare dal proprio vice presidente o, in caso di impedimento di quest’ultimo, secondo quanto previsto dai rispettivi Statuti, dal Presidente di altra AVO locale, attraverso conferimento di delega scritta, per l’AVO associata o da altro socio persona fisica della medesima AVO per l’associato persona fisica. Non è ammessa più di una delega, salvo diversa disposizione dell’Assemblea. All’Assemblea partecipa, senza diritto di voto, il rappresentante regionale dei giovani dell’AVO.

2. L’Assemblea si riunisce in via ordinaria su convocazione del Presidente almeno una volta all’anno, per l’approvazione del progetto di previsione e del bilancio/rendiconto annuale, nonché ogni volta che se ne ravvisi la necessità. Essa è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza, di almeno la metà degli associati aventi diritto e le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti. In seconda convocazione la deliberazione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti.

3. L’Assemblea può essere convocata in via straordinaria dal Presidente dell’Associazione, su iniziativa propria, su richiesta del Consiglio direttivo o su domanda motivata di almeno un decimo dei soci e valgono in proposito i medesimi quorum costitutivi e deliberativi previsti per l’Assemblea ordinaria. In caso di assenza, impedimento o inerzia del Presidente, l’Assemblea straordinaria può essere convocata dal Consiglio o dagli associati che ne hanno fatto richiesta.

L’Assemblea straordinaria è inoltre convocata per deliberare lo scioglimento dell’Associazione, la devoluzione del suo patrimonio e la nomina dei liquidatori, nonché per le modifiche dello Statuto. Per modificare l’atto costitutivo e lo statuto occorrono la presenza di almeno tre quarti degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell’associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

4. L’Assemblea è presieduta dal Presidente dell’AVO Regionale e, in caso di suo impedimento o assenza, dal Vice Presidente o, su designazione dell’Assemblea, da un altro membro del Consiglio direttivo o da uno dei presenti. Il Presidente dell’Assemblea nomina il segretario dell’Assemblea.

5. L’Assemblea delibera a voto palese, per alzata di mano e a maggioranza dei presenti, ferme le maggioranze previste per le modifiche statutarie e lo scioglimento dell’associazione. In caso di parità di voti, la mozione oggetto di discussione viene respinta. L’Assemblea ha facoltà di statuire che si deliberi a voto segreto su particolari questioni. L’elezione dei membri degli organi sociali avviene sempre a scrutinio segreto e senza possibilità di conferimento di delega.

6. L’Assemblea, ordinaria o straordinaria, è convocata con avviso scritto inviato almeno quindici giorni prima, con qualsiasi mezzo idoneo a provarne l’avvenuto ricevimento, ivi compresi: telegramma, telefax, posta elettronica o certificata, raccomandata a mano e raccomandata con avviso di ricevimento. Nell’avviso di convocazione devono essere indicati il giorno, l’ora, il luogo della riunione e l’ordine del giorno in prima ed eventualmente in seconda convocazione.

7. Le decisioni dell’Assemblea sono vincolanti per tutti i soci.

8. L’Assemblea ha le seguenti competenze:

a. approvare gli indirizzi generali e i programmi di attività dell’AVO Regionale, nonché emanare atti di indirizzo verso gli associati;

b. approvare il conto consuntivo;

c. approvare il bilancio di previsione e le eventuali variazioni;

d. approvare gli impegni economici pluriennali;

e. eleggere e nominare i membri del Consiglio direttivo, del Collegio dei Revisori e del Collegio dei Probiviri;

f. revocare, anche prima della scadenza, gli organi sociali elettivi e i singoli componenti degli organi stessi;

g. deliberare il numero dei componenti del Consiglio direttivo;

h. approvare lo Statuto e le relative modifiche;

i. approvare i regolamenti e le relative modifiche;

j. determinare l’ammontare della quota sociale annuale;

k. verificare il rispetto, da parte dei soci, dello Statuto e dei regolamenti;

l. deliberare sull’ammissione di nuovi soci;

m. prendere atto del recesso dei soci e deliberare sulla decadenza e l’esclusione dei soci, nonché sulla rimozione dall’incarico del Presidente, secondo quanto previsto dal presente Statuto;

n. ratificare i provvedimenti di competenza dell’Assemblea adottati dal Presidente o dal Consiglio direttivo per motivi di necessità e urgenza;

o. deliberare su tutte le iniziative e attività necessarie al raggiungimento degli scopi sociali e autorizzare il Consiglio direttivo e il Presidente a compiere i conseguenti adempimenti attuativi;

p. approvare lo scioglimento e la messa in liquidazione dell’Associazione;

q. deliberare su ogni altra questione non di competenza di altri organi sociali che venga sottoposta ed inserita all’ordine del giorno;

r. delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;

 

Art. 18. Il Presidente dell’AVO Regionale

1. Il Presidente dell’AVO Regionale è il garante dei valori e dei principi statutari dell’Associazione.

2. Il Presidente ha la legale rappresentanza dell’Associazione di fronte a terzi e in giudizio.

3. Al Presidente spetta inoltre:

a. dare esecuzione alle delibere dell’Assemblea e del Consiglio direttivo;

b. convocare e presiedere l’Assemblea e il Consiglio direttivo;

c. accettare, previa autorizzazione del Consiglio direttivo, donazioni e, con beneficio d’inventario, lasciti testamentari;

d. stipulare convenzioni con enti pubblici e privati a livello regionale;

e. assumere, in caso di necessità e urgenza, i provvedimenti di competenza dell’Assemblea o del Consiglio direttivo, sottoponendoli a ratifica nella prima successiva riunione degli Organi associativi interessati;

f. proporre al Consiglio direttivo la nomina del Vice Presidente del Consiglio direttivo e inoltre, anche fra i soci delle AVO locali associate, del Segretario e del Tesoriere;

g. partecipare quale componente di diritto al Consiglio delle Regioni, organo statutario della Federavo, facendosi portatore delle istanze, dei programmi di attività e delle iniziative da parte delle AVO associate, riferendo in Assemblea sulle decisioni intraprese sia dal Consiglio delle Regioni che dal Consiglio direttivo della Federavo.

4. In caso di assenza o impedimento, le funzioni del Presidente sono svolte dal Vice Presidente del Consiglio direttivo. In caso di cessazione dalla carica per qualsiasi motivo, o nel caso in cui il Presidente non voglia o possa adempiere permanentemente alla proprie funzioni, è sostituito temporaneamente per l’ordinaria gestione dal Vice Presidente del Consiglio direttivo, in attesa dell’elezione di un nuovo Presidente.

5. Il Presidente è rimosso dall’incarico dall’Assemblea, a seguito di provvedimento definitivo e immediatamente esecutivo del Collegio dei Probiviri, qualora nell’esercizio delle proprie funzioni si sia reso responsabile:

a. di azioni od omissioni compiute con dolo o colpa grave che abbiano determinato un grave pregiudizio anche economico per l’Associazione;

b. di violazioni dei principi dell’AVO, di comportamenti eticamente e deontologicamente in contrasto con la dignità della carica, tali da compromettere la credibilità dell’Associazione oltre l’immagine ed il buon nome dell’AVO nel suo complesso.

La procedura è avviata mediante presentazione al Collegio dei Probiviri di un’istanza sufficientemente documentata da parte della metà più uno dei componenti del Consiglio direttivo o da parte di un decimo dei soci. Nelle more del procedimento, il Presidente è sospeso e sostituito dal Vice Presidente del Consiglio direttivo per i soli adempimenti di urgenza e per l’attività di ordinaria amministrazione.

 

Art. 19. Il Consiglio direttivo

1. Il Consiglio direttivo è l’organo esecutivo e amministrativo dell’AVO Regionale e il potere di rappresentanza attribuito ai consiglieri è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non verranno iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

2. È composto da un numero di membri stabilito dall’Assemblea stessa tra un minimo di 3 a un massimo di 7.

3. Nella sua prima riunione elegge il Presidente e il Vicepresidente, eventualmente nomina il Segretario ed il Tesoriere.

4. Al Consiglio direttivo partecipa come membro aggiunto senza diritto di voto il Delegato regionale dei giovani dell’AVO.

5. Il Consiglio direttivo può delegare parte delle proprie competenze ad uno o più dei propri componenti per la gestione di singoli o più affari correnti afferenti l’amministrazione dell’AVO Regionale.

6. Al Consiglio direttivo sono attribuiti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione

necessari al perseguimento delle finalità istituzionali dell’AVO Regionale e all’attuazione delle deliberazioni dell’Assemblea dei soci, fatta eccezione per quelli demandati dalla legge o dallo Statuto agli altri organi associativi.

7. Compete pertanto al Consiglio direttivo:

a. dare attuazione alle decisioni dell’Assemblea;

b. dare esecuzione al programma di attività approvato dall’Assemblea;

c. dare attuazione alle delibere del Consiglio delle Regioni;

d. redigere il regolamento dell’Associazione secondo le direttive, linee guida e i limiti stabiliti dall’Assemblea;

e. emanare atti di indirizzo e disposizioni esecutive;

f. elaborare il bilancio preventivo e il rendiconto economico, nonché, su espressa delega dell’Assemblea, quando ciò sia reputato necessario od opportuno, apportare variazioni tra i capitoli di spesa del bilancio;

g. verificare il rispetto dello Statuto e del regolamento da parte dei soci;

h. nominare consulenti e/o collaboratori esterni dotati di specifica e comprovata esperienza nei settori di intervento dell’Associazione

i. stipulare convenzioni od accordi con enti o istituzioni, pubblici o privati e deliberare le modalità di attuazione;

j. ratificare, nella prima seduta utile, gli atti compiuti dal Presidente per motivi di necessità ed urgenza;

k. autorizzare il Presidente ad accettare donazioni, eredità o legati;

l. fissare le modalità e i tempi per il versamento delle quote associative;

m. provvedere all’istruttoria per la decadenza e l’esclusione dei soci;

n. adottare, per motivi di necessità e urgenza, provvedimenti di competenza dell’Assemblea, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione dell’Assemblea stessa;

o. ratificare, nella prima seduta successiva, i provvedimenti di propria competenza adottati dal Presidente per motivi di necessità ed urgenza.

8. Il Consiglio direttivo si riunisce, di norma, con le stesse modalità previste per la convocazione dell’Assemblea, almeno due volte l’anno su iniziativa del Presidente oppure, in caso di suo impedimento, del Vice Presidente, o su richiesta scritta e motivata di un terzo dei suoi componenti.

9. Il Consiglio direttivo è costituito validamente con la presenza di almeno la metà più uno dei suoi membri e delibera a maggioranza dei presenti.

10. Al Consiglio direttivo non è ammessa la partecipazione per delega.

11. Le riunioni, su decisione del Presidente, possono avvenire anche con modalità telematica (tele o videoconferenza).

12. La mancata partecipazione alle sedute del Consiglio direttivo per tre volte, anche non consecutive, senza giustificato motivo è causa di decadenza del Consigliere assente, che verrà deliberata dal Consiglio nella riunione successiva a quella in cui si è verificata la terza assenza.

13. Ogni variazione del numero dei Consiglieri deve essere deliberata dall’Assemblea.

14. In caso di dimissioni, decadenza o sopravvenuta incompatibilità di uno dei Consiglieri, si può procedere per cooptazione attingendo alla graduatoria dei primi non eletti; il nuovo membro durerà in carica fino alla scadenza naturale del Consiglio.

15. In caso di mancata disponibilità dei non eletti, il Consiglio direttivo rimetterà la decisione alla prima Assemblea utile, ferma e impregiudicata la validità ed efficacia delle delibere nel frattempo assunte dal medesimo Consiglio.

16. Nel caso in cui venga a mancare la metà più uno dei Consiglieri, il Consiglio direttivo sarà dichiarato decaduto e l’Assemblea dei soci dovrà eleggere un intero nuovo Consiglio direttivo.

 

Art. 20 – Collegio dei Revisori Legali

Il Collegio dei Revisori Legali è composto di tre membri esterni all’Associazione ed elegge fra essi il Presidente. Il Collegio provvede al controllo della regolarità formale e sostanziale della contabilità e redige apposita relazione da allegare al bilancio preventivo e consuntivo da presentare annualmente all’Assemblea. Esercita i poteri e le funzioni degli artt. 2403 e segg. del c.c.

Per l’assolvimento del proprio mandato il Revisore ha libero accesso alla documentazione contabile ed amministrativa dell’Associazione.

Art. 21. Il Collegio dei Probiviri

1. Il Collegio dei Probiviri è costituito da tre componenti eletti dall’Assemblea fra i soci delle AVO locali associate, nonché fra persone esterne alle AVO, in possesso di specifici requisiti previsti dal regolamento approvato dall’Assemblea, che propongono la loro candidatura, secondo le modalità previste dal regolamento stesso. Con lo stesso regolamento possono altresì essere definite nel dettaglio le modalità di attivazione e di funzionamento del Collegio.

2. Il Collegio elegge al suo interno il proprio Presidente, cui spetta la responsabilità della convocazione e del corretto funzionamento del Collegio stesso.

3. Al Collegio dei Probiviri possono essere definite tutte le controversie insorte tra Organi dell’Associazione, tra l’Associazione e le AVO locali associate, tra le AVO associate.

4. Il Collegio dei Probiviri esprime parere non vincolante sulla decadenza e l’esclusione dei soci, e decide sull’istanza di rimozione dall’incarico del Presidente.

5. Il Collegio dei Probiviri agisce quale organo arbitrale e di garanzia statutaria e regolamentare, interpreta le norme statutarie e regolamentari e dà pareri sulla loro corretta applicazione. Le decisioni assunte dal Collegio, ex bono et aequo, sono vincolanti per le parti.

6. I membri del Collegio dei Probiviri rispondono del proprio operato direttamente all’Assemblea.

 

TITOLO IV – DISPOSIZIONI FINALI

 

Art. 22. Rinvio

Per quanto non contemplato dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si osservano le norme previste dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo Settore) e successive modifiche e, in quanto compatibile, dal Codice civile.

Ogni riferimento al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore diviene efficace dalla sua operatività.

Il requisito dell’iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, nelle more dell’istituzione del Registro medesimo, si intende soddisfatto da parte degli enti del Terzo settore attraverso la loro iscrizione al Registro regionale per il volontariato.

L’Associazione sarà a tutti gli effetti Ente del Terzo Settore ed iscritta nel Registro Unico nazionale del Terzo Settore dal momento della istituzione del predetto Ufficio.

In allegato lo statuto depositato